Benché sia generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di prezzi, produttività e utilizzo delle risorse, in presenza di un fallimento del mercato l’intervento statale può migliorare il funzionamento dei mercati e, conseguentemente, contribuire alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Questo principio vale, in particolare, nel contesto delle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI), dove i fallimenti del mercato possono dipendere dal fatto che gli operatori di mercato non tengono generalmente conto delle esternalità (positive) che ricadono su altri operatori economici e intraprendono pertanto attività di RSI di livello troppo modesto dal punto di vista della collettività. Analogamente, i progetti di RSI potrebbero risentire di un accesso insufficiente ai finanziamenti (a causa dell’asimmetria delle informazioni) o di problemi di coordinamento tra le imprese.
Pertanto, gli aiuti di Stato a favore di RSI possono essere compatibili con il mercato interno quando sono ritenuti in grado di ovviare a un fallimento del mercato nel promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o nell’agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche e quando la distorsione della concorrenza e degli scambi che ne deriva non è contraria all’interesse comune.
Per questo, la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione è un importante obiettivo dell’Unione, sancito dagli articoli 179 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TITOLO XIX - RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO), di seguito riportati:
Articolo 179
1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.
2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.