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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Relazione annuale 2012 Le indagini conoscitive e gli studi di settore

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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Relazione annuale 2012

CAPITOLO VIII - LE INDAGINI CONOSCITIVE E GLI STUDI DI SETTORE

8.1 Il rispetto del principio di indipendenza delle SOA di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010
L’art. 40, comma 3, del D.Lgs.. n. 163/2006 e l’art. 64, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 impongono alle SOA di assicurare e mantenere nell’esercizio dell’attività di attestazione l’indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. La garanzia dell’indipendenza e dell’assoluta imparzialità nello svolgimento delle funzioni pubblicistiche affidate alle SOA riguarda, in maniera trasversale, l’intera struttura societaria ed organizzativa degli organismi di attestazione, a cominciare dalla compagine sociale e dagli organi amministrativi, di direzione e controllo fino al personale assunto a vario titolo nell’organico delle SOA. Ciò implica che la verifica del rispetto del principio di indipendenza della SOA nel suo insieme si traduce nel controllo specifico del singolo soggetto che di essa fa parte.

L’ampiezza e la formulazione volutamente generica del principio di indipendenza delle SOA non  consente l’individuazione a priori di tutte le circostanze idonee ad integrarne le fattispecie lesive, ma  necessita della valutazione puntuale di tutti gli elementi presenti caso per caso.

La disciplina prefigurata dal legislatore in materia ha previsto alcuni meccanismi di salvaguardia del principio di indipendenza, soprattutto sul versante dell’azionariato SOA, tra cui l’individuazione di alcune categorie di soggetti, considerati ex se incompatibili sotto il profilo dell’indipendenza, ai quali è preclusa in modo assoluto la partecipazione al capitale sociale delle SOA (art. 66, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010), nonché la necessità del preventivo nulla osta dell’Autorità in caso di trasferimento, a qualunque titolo, di partecipazioni azionarie al suddetto capitale sociale.

Nulla osta che l’Autorità può negare quando la partecipazione azionaria e/o il soggetto titolare di essa siano suscettibili di influire sulla corretta gestione della SOA o di comprometterne il requisito dell’indipendenza (art. 66, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010).

Il legislatore ha previsto altresì uno strumento di vigilanza circa il rispetto del principio di indipendenza, obbligando le SOA, ai sensi dell’art. 64, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, a dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipendenza e sanzionando espressamente la mancata comunicazione all’Autorità in tal senso.

Al fine di assicurare un monitoraggio costante sul mantenimento del requisito dell’indipendenza in capo alle SOA e di rendere attuabile l’art. 64, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, l’Autorità ha indicato alle


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