Fondo impresa femminile Donna 2022 SPESE AMMISSIBILI INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ Allegato n. 2 (articolo 6, comma 1)
Nel presente allegato sono riepilogate e precisate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese, definite in relazione a quanto stabilito agli articoli 10 e 13 del decreto 30 settembre 2021.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata.
Rientrano, tra l’altro, in tale categoria, le seguenti voci di spesa:
- spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature;
- macchinari, impianti e attrezzature necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché i predetti beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale;
- opere edili, esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, ivi incluse:
- le spese per acquisizione di brevetti;
- le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante, nei seguenti limiti:
- nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda;
- nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda. La predetta media è determinata: o tenuto conto dell’importo dei costi di cui alle voci 6), con esclusione di quelle afferenti alle merci, 7) e 8) dello schema civilistico del conto economico (art. 2425 codice civile), desumibili dai bilanci approvati relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Qualora il bilancio dell’esercizio immediatamente precedente a tale data non sia stato approvato, l’importo dei costi di cui sopra, limitatamente a tale esercizio, è determinato sulla base del bilancio provvisorio appositamente predisposto; o attribuendo un peso pari a 1,5 agli importi delle spese relativi agli esercizi 2020 e 2021, coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia Covid-19.
Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l’iniziativa e devono essere connesse al sostenimento, nell’arco di realizzazione dell’iniziativa agevolata, delle seguenti tipologie di spesa:
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
c) godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il progetto imprenditoriale; canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
d) oneri per la garanzia di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 30 settembre 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono: