Dalla riflessione sugli elementi che si manifestano dal novero di ordinanze di emergenza, dalla gamma delle norme derogate e dalle spese affrontate per gli interventi indifferibili, emerge come nell’arco degli ultimi quindici anni una considerevole frazione di spesa pubblica sia stata utilizzata per impieghi legati ad interventi sottratti in tutto o in parte non solo all’osservazione delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 ma – in determinate circostanze affatto trascurabili e specialmente nell’ambito dei “grandi eventi” – anche ad ogni attività di rilevazione e controllo da parte dei soggetti ad esse generalmente deputati.
Prima fra tutti, la Corte dei Conti.
All’indomani dell’entrata in vigore dell’articolo 14 del decreto–legge 23 maggio 2008, n. 90 («Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»), infatti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 5 della l. n. 225/1992 e dell’articolo 5-bis, comma 5, del d.l. n. 343/2001 non erano più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Una simile condizione ha stimolato la stessa magistratura contabile a prendere provvedimenti in diverse circostanze allo scopo di riscontrare l’eventuale presenza del presupposto della necessità e dell’urgenza di provvedere, legittimanti la natura emergenziale dell’ordinanza o il suo collegamento a grandi eventi. Tutto ciò per attestare l’esattezza della sottrazione dal controllo preventivo di legittimità.
Nei suoi determinanti interventi, il più importante dei quali è la deliberazione delle Sezioni Centrali n. 5/2010/P del 4 marzo 2010, la Corte dei Conti ha utilizzato una strategia atta a dimostrare che le manifestazioni o gli interventi oggetto delle ordinanze non potessero essere gestiti tramite gli strumenti della protezione civile. Eludendo in tal modo gli effetti del citato articolo 14, d.l. 90/08 e, di conseguenza, reimpostando l’assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità per gli atti controllati.
Nei suoi determinanti interventi, il più importante dei quali è la deliberazione delle Sezioni Centrali n. 5/2010/P del 4 marzo 2010, la Corte dei Conti ha utilizzato una strategia atta a dimostrare che le manifestazioni o gli interventi oggetto delle ordinanze non potessero essere gestiti tramite gli strumenti della protezione civile. Eludendo in tal modo gli effetti del citato articolo 14, d.l. 90/08 e, di conseguenza, reimpostando l’assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità per gli atti controllati.