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Framework di monitoraggio nuove Linee Guida EBA Banche

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8. Framework di monitoraggio

8.1 Disposizioni generali per il framework di monitoraggio del rischio di credito
240. Gli enti dovrebbero disporre di un framework di monitoraggio solido ed efficace, supportato da un’adeguata infrastruttura di dati, per assicurare che le informazioni relative alle loro esposizioni al rischio di credito, ai clienti e alle garanzie reali siano pertinenti e aggiornate, e che la segnalazione esterna sia affidabile, completa, aggiornata e tempestiva.
241. Il framework di monitoraggio dovrebbe consentire agli enti di gestire e monitorare le proprie esposizioni al rischio di credito in linea con la loro propensione al rischio di credito, strategia, politiche e procedure a livello di portafoglio e, ove pertinente e rilevante, a livello di singole esposizioni.
242. Gli enti dovrebbero assicurare che il framework di monitoraggio del rischio di credito sia ben definito e documentato, sia integrato nel framework di gestione e di controllo dei rischi degli enti e consenta di seguire tutte le esposizioni creditizie durante il loro ciclo di vita.

La collaborazione tra Banche e Commercialisti nell'era del nuovo rapporto Banca-Impresa


8.5 Utilizzo di indicatori di preallerta/liste di controllo nel monitoraggio del credito
269. Nell’ambito del loro framework di monitoraggio, gli enti dovrebbero sviluppare, mantenere e valutare regolarmente indicatori di preallerta quantitativi e qualitativi pertinenti, supportati da un’adeguata infrastruttura informatica e di dati che consenta di rilevare tempestivamente l’aumento del rischio di credito nel loro portafoglio aggregato, nonché nei portafogli, sottoportafogli, settori, aree geografiche e singole esposizioni.
270. Gli indicatori di preallerta dovrebbero avere soglie di attivazione definite in relazione ai livelli specificati nella propensione al rischio di credito, nelle strategie e nelle politiche relative al rischio di credito, ed avere assegnate procedure di attivazione di livelli successivi di intervento, comprese le responsabilità per le azioni di follow-up. Queste procedure di
attivazione di livelli successivi di intervento dovrebbero includere anche la scelta delle esposizioni o dei clienti da sottoporre a un monitoraggio speciale, con la creazione di una lista di controllo.
271. Il framework degli indicatori di preallerta dovrebbe contenere una descrizione della pertinenza degli indicatori in relazione alle caratteristiche delle operazioni e dei tipi di clienti o, se del caso, per gruppi omogenei di portafogli
272. Nell’identificare un evento di attivazione di un indicatore di preallerta a livello di singola esposizione, portafoglio, sotto-portafoglio o gruppo di mutuatari, gli enti dovrebbero applicare un monitoraggio più frequente e, se necessario, considerare la possibilità di inserirli in una lista di controllo e di attuare misure e azioni di mitigazione predefinite. Il monitoraggio di questa lista di controllo dovrebbe portare alla produzione di specifiche relazioni da sottoporre alla revisione periodica del responsabile della funzione di gestione dei rischi, dei responsabili delle funzioni coinvolte nella concessione del credito e dell’organo di amministrazione.
273. Quando le azioni comprendono l’interazione con il cliente, gli enti dovrebbero tenere conto delle loro circostanze individuali. Il livello di contatto e di comunicazione con il cliente in caso di difficoltà di pagamento dovrebbe essere commisurato agli obblighi di informazione, come definito negli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti.
274. Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero considerare i seguenti segnali di deterioramento della qualità creditizia:
a. eventi macroeconomici avversi (tra cui, a titolo esemplificativo, lo sviluppo economico, cambiamenti legislativi e minacce tecnologiche per un settore) che incidono sulla
redditività futura di un settore, di un segmento geografico, di un gruppo di clienti o di un singolo cliente aziendale, nonché l’aumento del rischio di disoccupazione per gruppi
di individui;
b. variazioni sfavorevoli note della posizione finanziaria dei mutuatari, come un aumento significativo del livello di indebitamento o dei rapporti di servizio del debito;
c. un calo significativo del fatturato o, in generale, del flusso di cassa ricorrente (inclusa la perdita di un importante contratto/cliente/affittuario);
d. una significativa riduzione dei margini operativi o dell’utile di esercizio;
e. uno scostamento significativo degli utili effettivi rispetto alle previsioni o un ritardo significativo nel piano aziendale di un progetto o di un investimento;
f. variazioni del rischio di credito di un’operazione che comporterebbero termini e condizioni notevolmente diversi se l’operazione fosse nuovamente conclusa o eseguita alla data di riferimento del bilancio (come ad esempio la richiesta di garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo, o una maggiore copertura dei proventi ricorrenti del cliente);
g. una significativa diminuzione effettiva o attesa del rating del credito esterno dell’operazione principale o di altri indicatori di mercato esterni del rischio di credito per una particolare operazione o per un’operazione simile con la stessa vita attesa;
h. cambiamenti nelle condizioni di accesso ai mercati, un peggioramento delle condizioni di finanziamento o riduzioni note del sostegno finanziario fornito da terzi al cliente;
i. un rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie;
j. un aumento sostanziale della volatilità economica o di mercato che potrebbe avere un impatto negativo sul cliente;
k. per le operazioni assistite da garanzie reali, un peggioramento significativo del rapporto tra il loro importo e il valore della garanzia reale a causa di un andamento sfavorevole
del valore di quest’ultima, oppure nessuna variazione o un aumento dell’importo in essere dovuto ai termini di pagamento stabiliti (come ad esempio lunghi periodi di tolleranza in relazione al rimborso del capitale, rate flessibili o crescenti, proroga dei termini);
l. un aumento significativo del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente o cambiamenti sostanziali del comportamento di pagamento atteso del cliente, ove noti;
m. un aumento significativo del rischio di credito dovuto a un aggravarsi delle difficoltà del gruppo al quale il cliente appartiene, come ad esempio i residenti di una specifica area
geografica, oppure a importanti sviluppi sfavorevoli nell’andamento del settore di attività economica del cliente ovvero ad accresciute difficoltà del gruppo di clienti collegati al quale il cliente appartiene;
n. azioni legali note che potrebbero influire sensibilmente sulla posizione finanziaria del cliente;
o. la consegna tardiva di un certificato di adesione, una richiesta di deroga o una violazione delle clausole restrittive, almeno per quanto riguarda le clausole finanziarie, se del caso;
p. migrazioni sfavorevoli del portafoglio creditizio aggregato o di specifici portafogli/segmenti tra classi di rischio/rating del credito interni dell’ente;
q. un declassamento interno effettivo o atteso del rating del credito/classificazione del rischio di credito per l’operazione o il cliente o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione interna del rischio di credito;
r. problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell’ente o del cliente;
s. un arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito relative al cliente.

8.5.1 Processo di follow-up e di attivazione di livelli successivi di intervento sugli indicatori di preallerta attivati
275. Quando viene attivato un indicatore di preallerta che richiede un più attento monitoraggio e un’ulteriore indagine, si dovrebbe intervenire immediatamente in conformità alle politiche alle e procedure dell’ente, come previsto nella sezione 4.3 dei presenti orientamenti. Le funzioni designate dovrebbero effettuare un’analisi per valutare la gravità dell’indicatore attivato e proporre azioni e follow-up adeguate. Tale analisi dovrebbe essere presentata, senza indebiti ritardi, ai responsabili delle decisioni sul credito designati nelle politiche e procedure.
276. I responsabili delle decisioni sul credito dovrebbero, sulla base dell’analisi di cui sopra e di altre informazioni pertinenti accessibili, decidere i passi successivi da intraprendere. La decisione dovrebbe essere documentata e comunicata alle parti interessate dell’ente per l’azione e il follow-up.
277. L’attivazione di indicatori di preallerta dovrebbe condurre a una maggiore frequenza del processo di revisione, comprese le discussioni e le decisioni dei responsabili delle decisioni sul credito, e ad una più intensa raccolta di informazioni presso il cliente. Le informazioni raccolte dovrebbero essere sufficienti a sostenere una revisione più frequente del merito creditizio dei mutuatari.

 

Tratto da: Final Report on GL on loan origination and monitoring_COR_IT

 

 
 
 
 
 
 
 

Francesco Cacchiarelli commercialista ed economista d'impresa dal 1989

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989 

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999 

Mail francesco@qaserpmi.it

 

Allegato 1 – Criteri di concessione del credito
Il presente allegato fornisce una serie di criteri da considerare nell’elaborazione e nella documentazione dei criteri di concessione del credito, in conformità dei presenti orientamenti.

Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
Specificazione dei mercati geografici e dei settori economici
Criteri di accettazione dei clienti, vale a dire sulla base di specifiche probabilità di default, rating esterni, tipi di clienti, risultati comprovati, ecc.
Requisiti minimi per i ricavi, il flusso di cassa e le proiezioni finanziarie
Requisiti minimi per le garanzie
Requisiti minimi per le garanzie personali e altri fattori di supporto del credito
Requisiti minimi per le clausole restrittive accettabili
Requisiti per il prelievo di credito da parte del cliente
Importi massimi dei prestiti
Limiti adeguati per i prestiti senza rivalsa o con rivalsa parziale
Scadenze massime dei prestiti
Piani di ammortamento e norme per l’ammissibilità e i limiti dei prestiti non ad ammortamento e per l’utilizzo delle riserve di interessi e delle strutture di «cash sweep»
Limiti basati sul rischio (in termini di concentrazione, tipo di prodotto, ecc.)
Limiti accettabili per il rapporto loan-to-value (per i prestiti garantiti)
Limiti accettabili per il rapporto di copertura del servizio del debito DSCR
Limiti accettabili per il rapporto di copertura degli interessi
Limiti accettabili per l’EBITDA
Limiti accettabili per il coefficiente di leva finanziaria
Limiti accettabili per il rapporto debt-to equity
Limiti accettabili per il rapporto loan-to-cost
Limiti accettabili per il rapporto cash flow-to-debt service
Limiti accettabili per l’indicatore retun-to-equity e redditività dei mezzi propri
Limiti accettabili per il tasso di capitalizzazione (risultato netto di gestione/valore di mercato)
Standard per la gestione e l’attenuazione dei rischi di natura ambientale
Politica di conformità con requisiti macroprudenziali

 

Allegato 2 – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio
Il presente allegato fornisce una serie di informazioni, dati ed elementi probatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio, in conformità dei presenti orientamenti.

Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
Informazioni sulla finalità del prestito
Prova della finalità del prestito, se del caso
Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile
Relazione/prospetto di anzianità dei crediti
Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito
Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento
Informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso
Informazioni sulle clausole restrittive esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso
Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
Informazioni sulla garanzia reale, se del caso
Attestazione della proprietà della garanzia reale, se del caso
Attestazione del valore della garanzia reale
Attestazione dell’assicurazione della garanzia reale
Informazioni sull’esigibilità della garanzia (nel caso di un prestito specializzato, descrizione della struttura e del pacchetto di garanzie reali dell’operazione)
Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio di credito e garanti, se del caso
Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)

 

Allegato 3 – Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito
Il presente allegato fornisce una serie di metriche specifiche relative al credito che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione nell’effettuare le valutazioni del merito creditizio e il monitoraggio del rischio di credito, in conformità dei presenti orientamenti. Se del caso e più appropriato, gli enti e i creditori possono utilizzare a tal fine altre metriche.

Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
Equity ratio (capitale proprio/attività totali)
debt-to-equity ratio (a lungo termine)
EBITDA
Debt yield (risultato netto di gestione/importo del prestito)
DEBT/EBITDA
Enterprise value (somma del valore di mercato delle azioni ordinarie, delle azioni privilegiate, dei debiti e degli interessi di minoranza, meno la liquidità e gli investimenti)
Capitalisation rate (risultato netto di gestione/valore di mercato)
Qualità dell’attivo
Total debt service coverage ratio (EBITDA/servizio del debito complessivo)
Cash debt coverage ratio (flusso di cassa netto generato dall’attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)
Coverage ratio (totale delle attività correnti diviso per il totale del debito a breve termine)
Analisi dei flussi di cassa futuri
Rendimento delle attività totali
Debt service
Loan to cost (LTC)
Interest coverage ratio
Return on equity ratio (utile al netto di interessi e imposte/media del capitale proprio)
Redditività del capitale investito
Margine di profitto netto
Andamento del fatturato

 

 

 

 


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