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Nuovo obbligo monitoraggio di transizione 4.0 scheda

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Casistiche per la fruizione dei crediti d'imposta 4.0:  

Investimenti 4.0 precedenti al 31/12/2022:  
Nulla cambia.  
La fruibilità dei crediti rimane immutata.

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2024:
Fruibilità sospesa fino all'invio della comunicazione al Mimit - Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy.
Il modulo per la comunicazione non è ancora disponibile.

Investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 29/03/2024: 
Obbligo di comunicazione ex-post. 
Fruibilità sospesa fino all'invio della comunicazione ex-post al Mimit.
Il modulo per la comunicazione non è ancora disponibile.

Investimenti effettuati dal 30/03/2024:
Obbligo di comunicazione ex-post ed ex-ante.
Fruibilità sospesa fino all'invio di entrambe le comunicazioni al Mimit.
Il modulo per la comunicazione non è ancora disponibile.

Obbligo di comunicazione per crediti d'imposta: scheda riassuntiva

Data di entrata in vigore: 30 marzo 2024

Crediti d'imposta interessati:
Investimenti in beni strumentali 4.0
Ricerca e sviluppo (R&S), Innovazione tecnologica (IT), IT 4.0 e green, Design

Casistiche:
1) Investimenti 4.0 e R&S&I&D effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024:
Obbligo di comunicazione ex ante (prima della fruizione del credito)
Obbligo di comunicazione ex post (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento)

2) Investimenti 4.0 e R&S&I&D effettuati a decorrere dall'1 gennaio 2024 al 29 marzo 2024:
Obbligo di comunicazione ex post 

3) Investimenti 4.0 (no R&S&I&D) effettuati nel 2023:
Obbligo di comunicazione ai fini della fruizione delle quote residue di credito 

Compensazione:
La compensazione dei crediti è subordinata all'invio della comunicazione
La comunicazione è bloccata fino all'emanazione di un decreto direttoriale del Mimit

 

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Art. 6 Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

 

 

 

 

 


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