Il nuovo patent box è cumulabile con il credito ricerca e sviluppo (Legge 160/2019), ma con alcune "particolarità".
Cumulo tra credito d’imposta R & S & I & D e nuovo Patent Box
Con l’abrogazione dell’articolo 6, comma 9, D.L. 146/2021, la Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo tra nuovo regime Patent Box e credito d’imposta Ricerca e Sviluppo disciplinato dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019. Attenzione il comma 203 della legge 160/2019 (R&S) prevede che la percentuale si applica alla base di calcolo assunta al netto «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili». L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/2023, ha precisato che il nuovo Patent box rientra nel novero “delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti”. Nel caso in cui i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta in questione siano riferibili anche a una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi il contribuente decida di avvalersi del "meccanismo premiale", i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, devono essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d’imposta in questione. A tal fine, quindi, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
Qualora quindi i costi ammissibili ai fini del credito d’imposta R&S siano agevolati anche con la super deduzione 110% del meccanismo premiale del nuovo Patent Box, occorrerà procedere a rideterminare la base su cui è stato quantificato il credito R&S. Questa rideterminazione avverrà assumendo l’importo valido per il credito di imposta R&S al netto del risparmio fiscale dell’Ires e dell’Irap riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del meccanismo premiale.
A titolo esemplificativo se i costi agevolabili comuni alle due normative sono complessivamente pari ad euro 1.000, il credito di imposta R&S (pari ad esempio al 20%) si calcolerà su (1.000 - 306,90) = 693,10 euro (dove 306,90 rappresenta il totale - del 24% dell’Ires e del 3,9% dell'IRAP - calcolati sull'importo di euro 1.100 cioè il totale dei costi agevolabili maggiorati del 110% del meccanismo premiale).
Meccanismo premiale
Il “meccanismo premiale” (art. 6 comma 10-bis del DL 146/2021) prevede la possibilità di applicare la maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla creazione dell’intangibile, purché sostenuti negli otto anni precedenti a quello in cui viene rilasciato il titolo di privativa industriale. Il periodo di recapture del meccanismo premiale si estende quindi anche ai periodi antecedenti a quello di entrata in vigore della norma (2021). Per quanto riguarda i “software”, il titolo della privativa industriale - ribadisco per usufruire del solo meccanismo premiale - è stato identificato con la registrazione del software presso la SIAE.
Restituzione del credito d’imposta R&S senza sanzioni e interessi
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999