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Credito imposta energia elettrica imprese non energivore

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Credito imposta energia elettrica imprese non energivore. Il decreto “anti rincari” (D.L. n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (D.L. n.50/2022) hanno introdotto e potenziato un bonus energia per contenere l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale. L'articolo 6 del "Decreto Aiuti bis" (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115), pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, ha poi esteso al terzo trimestre 2022 il Bonus.

Per l’energia elettrica alle imprese non energivore «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» è riconosciuto - in determinate condizioni - un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente acquistata e utilizzata. Il credito di imposta può essere portato in detrazione entro il 31 marzo 2023 (per il terzo trimestre e i mesi di ottobre e novembre ) ed entro il termine del 31 dicembre 2022 per l'utilizzo dei crediti relativi al secondo trimestre 2022.

L'importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap. 

Non è stato previsto alcun bonus energia relativamente alle spese sostenute nel primo trimestre 2022.Al bonus energia non si applicano i limiti annuali alle compensazioni (2 mln di euro) e dei crediti d’imposta riportati nel quadro RU (250mila euro).

Attenzione nuovo misura bonus: Il Decreto Aiuti ter ha prorogato e rafforzato il bonus energia estendendolo anche a tutte le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (ricomprendendo quindi anche attività commerciali, ristoranti e bar). Il credito d’imposta viene esteso ai mesi di ottobre e novembre, in misura pari al 30% deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Dal Decreto legge Aiuti ter (n.144/2022)  proroga e anche nuovo adempimento:
-Proroga: possibilità dell’utilizzo in compensazione, sia per i beneficiari che per i cessionari, entro il 31 marzo 2023 del bonus relativo al terzo trimestre 2022 introdotto dall’articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti bis).
- Nuovo adempimento (negativo): Il comma 8 dell'articolo 1, prescrive che, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito ancora non utilizzato in compensazione, i beneficiari del credito d’imposta relativo al terzo trimestre, nonché ai mesi di ottobre e novembre 2022, entro il 16 febbraio 2023 presentino all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione del credito maturato nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre 2022..

DECRETO-LEGGE "Aiuti Ter" 23 settembre 2022, n. 144
Art. 1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Comma 3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Comma 8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Circolare del 13 maggio 2022 n. 13 Agenzia Entrate stralcio:

3. CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022
3.1. Ambito soggettivo di applicazione
L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore) «di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017».
Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019». 


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