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Channel: Area economica
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L’allerta esterna

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6.2.4 L’allerta esterna

Oltre all’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo aziendali, il legislatore ha attribuito lo stesso compito in funzione pre-crisi anche ad alcuni creditori pubblici qualificati, individuati nell’Agenzia delle entrate, nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nell’Agenzia della riscossione. Tale obbligo è regolato dall’art. 15 del Codice, il quale stabilisce che Agenzia delle entrate e INPS, pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, e l’agente di riscossione, a pena di inopponibilità del credito, sono tenuti ad avvisare il debitore che i suoi inadempimenti hanno raggiunto un importo rilevante, indicato con esattezza per ognuno degli enti coinvolti. I creditori pubblici qualificati sono esonerati dall’obbligo di segnalazione se il debitore fornisce prova documentale di crediti di imposta o altri vantati verso la pubblica amministrazione. Alcuni osservatori hanno rilevato che questa norma potrebbe avere degli effetti distorsivi rispetto ai privilegi delle diverse categorie dei creditori: l’impresa avrebbe infatti degli incentivi a dare priorità agli adempimenti verso questi creditori – che altrimenti sarebbero obbligati ad attivare il procedimento di composizione della crisi – rispetto ad altri creditori.

Estratto dal "Rapporto Cerved PMI 2019"

 

 


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