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Conai contributo ambientale

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Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Valori del Contributo Ambientale:

Acciaio 12,00 €/t

Alluminio 10,00 €/t

Carta
Fascia 1 (Base): 10,00 €/t
Fascia 2 (CPL): 30,00 €/t
Fascia 3 (Compositi tipo C): 120,00 €/t
Fascia 4 (Compositi tipo D): 250,00 €/t

Legno 9,00 €/t

Plastica
Fascia A1: 104,00 €/t
Fascia A2: 150,00 €/t
Fascia B1: 149,00 €/t
Fascia B2: 520,00 €/t
Fascia C: 642,00 €/t
Fascia A2: 168,00 €/t (dal 1° luglio 2022)

Plastica biodegradabile e compostabile
Fascia B2: 294,00 €/t

Vetro 33,00 €/t

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
-dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
-del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.

Dal 1˚ gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale CONAI.

Le norme consortili prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

Aspetti fiscali
Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e come tale:
-rientra nel campo di applicazione IVA;
-va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta dall’art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

 

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