Patent box – Che cos’è
È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.
Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.
Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).
Come funziona
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box con le quali i beneficiari dell’agevolazione possano ora scegliere, in alternativa alla procedura preventiva per un accordo in contradditorio con l’Agenzia delle entrate, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.
Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.