TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI ALL’ART. 1 DEL DL N. 3/2020
SCAGLIONE DI REDDITO |
REQUISITI |
FINO A 15.000,00 |
1)- Redditi lavoro dipendenti e assimilati 2)- “capienza” e cioè Imposta lorda > detrazione art. 13, co 1 tuir (lavoro dipendente). Per esempio fino ad un reddito di euro 8.174,00 per 365gg di lavoro dipendente e assimilato, imposta lorda è pari a 1.880 (8.174,00 x 23%), le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato sono pari ad euro 1.880,00, quindi non c’è capienza, per redditi da lavoro dipendenti e assimilati superiori a 8.7174,00 e per 365gg di lavoro c’è sempre capienza. 3)- Il trattamento integrativo pari euro 1.200,00 è rapportato al periodo di lavoro nell’anno |
SCAGLIONE DI REDDITO |
REQUISITI |
SUPERIORE A 15.000,00 FINO_A__ 28.000,00 |
1)- Redditi lavoro dipendenti e assimilati 2)- “capienza” e cioè Imposta lorda > detrazione art. 13, co 1 tuir (lavoro dipendente). Per esempio fino ad un reddito di euro 18.000,00 per 365gg di lavoro dipendente e assimilato, imposta lorda è pari a 3.970,00 la detrazioni per lavoro dipendente e assimilato sono pari ad euro 2.825,00, imposta netta è pari ad euro 1.145,00 quindi c’è capienza 3)- “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni: a) detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR); b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR); considerato che il comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che la «detrazione spettante ai sensi del comma 1» è aumentata di un importo a titolo di correttivo se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, si ritiene che, ai fini della determinazione di tale detrazione, si debba tenere conto anche del predetto correttivo; c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR); d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR); e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR); f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90); g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data Il trattamento integrativo pari euro 1.200,00 è rapportato al periodo di lavoro nell’anno 4)- Il trattamento integrativo è pari alla “differenza” tra il totale delle detrazione di cui al punto 3 e imposta lorda, fino al limite di euro 1.200,00 |
Si riceve e si pubblica da Fabio Egidi commercialista e consulente del lavoro