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La ridefinizione del perimetro di applicabilità dei grandi eventi

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L’estensione dell’applicazione del potere di ordinanza ai cosiddetti grandi eventi ha reso possibile un uso distorto e strumentale del concetto di emergenza, dando luogo – sin dal 2001 – ad un reiterato abuso ed un uso improprio dello strumento dell’ordinanza di protezione civile.
I poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile – che dovrebbero avere come scopo solamente impieghi rivolti «alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio» (art. 5 - «Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile» - del citato decreto – legge 7 settembre 2001, n. 343) sono stati dilatati fino a comprendere il coordinamento di una nutritissima serie di grandi eventi e delle relative attività organizzative e realizzative, come pure la predisposizione e la stipula dei relativi contratti di appalto.

L'ordinanza di protezione civile si è così trasformata in uno atto ordinario di governo avente, nei suoi settori di applicazione, una sostanziale forza di legge da impiegare a fronte di condizioni che indiscutibilmente la stessa amministrazione politica può valutare come presupposti per dichiararne un grande evento. Può infatti trattarsi delle più variegate circostanze, come eventi culturali, incontri politici, manifestazioni religiose e popolari, esequie, celebrazioni civili ed eventi sportivi.
Un processo di elusione di qualsiasi tipo di controllo – in particolare sull’affidamento di appalti a trattativa privata – terminato, come detto, con l’esclusione del controllo preventivo di legittimità anche delle ordinanze aventi ad oggetto la gestione dei grandi eventi.

Ciò premesso, per il prosieguo dell’indagine è utile ricordare che gli interventi della Corte dei Conti precedentemente richiamati trovano il loro punto di riferimento nella deliberazione delle Sezioni Centrali n. 5/2010/P del 4 marzo 2010.
Quest’ultima, a sua volta, è figlia di una risalente attenzione della magistratura contabile per il fenomeno della proliferazione delle ordinanze di protezione civile, con particolare riguardo a quelle per grandi eventi.
Già nel 2008, infatti, con una lettera dell’Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali, la Corte dei Conti chiese alla Presidenza del Consiglio dei ministri di trasmettere al controllo le delibere e le ordinanze di protezione civile. Dopo che la Presidenza presentò le proprie motivazioni in base alle quali riteneva di non dover aderire alla richiesta, però, fece il suo ingresso nell'ordinamento la norma

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