Tutte le norme attributive dei poteri di necessità richiedono presupposti quali: la sussistenza di un’oggettiva necessità e la conseguente assenza di mezzi espressamente predisposti per farvi fronte; la proporzionalità delle disposizioni impiegate rispetto al fine; la previsione che il diritto eccezionale sia contenuto allo stato di eccezione e non trasformarsi in diritto ordinario o normale.
Quindi, le norme in questione istituiscono con le altre norme un rapporto di deroga o di sostituzione, creando un potere innominato necessario nell’ipotesi in cui il potere nominato non si attagli alla fattispecie concreta sotto il profilo del contenuto. Il fondamento del carattere derogatorio del potere d’emergenza deve essere cercato sia nella norma che prevede il potere (sia pure in modo generico) sia nella finalità d’interesse pubblico che la norma intende salvaguardare nelle situazioni di pericolo.
Solo così è possibile giustificare le deroghe alla tutela dei diritti e delle libertà, nonché alle previsioni di forma e procedura, che possono concretizzarsi in forme invasive.
Alla luce di ciò, il lungo percorso di inquadramento normativo delle leggi attributive di poteri di ordinanza ha vissuto una fase particolarmente delicata all’indomani del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
La Costituzione, infatti, nei suoi principi fondamentali, ha realizzato una risoluta soluzione di continuità con il passato, per mezzo di un'immissione di importanti principi